Conto Energia: Delibera 20 ottobre 2010 – ARG/elt 181/10
Deliberazione 20 ottobre 2010 – ARG/elt 181/10
Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai
fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 ottobre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- il decreto legge 8 luglio 2010, n. 105/10, come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129/10 (di seguito: decreto legge n. 105/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo n.267/00);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 marzo 2009, recante “Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 90/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 come successivamente modificato e integrato;
- il Testo integrato delle Disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- il Testo integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito:
- deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2009, ARG/elt 173/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 173/09);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10);
- la Segnalazione dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 3, comma 10 ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 del 30 settembre 2010 (di seguito: PAS 21/10);
- la lettera dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2010 (di seguito: lettera del 20 ottobre 2010);
- il documento per la consultazione 20 ottobre 2010, DCO 34/10 (di seguito: DCO 34/10).
Considerato che:
- l’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 prevede che l’Autorità con uno o più provvedimenti aggiorni e integri, laddove necessario, i provvedimenti già emanati al fine di:
a) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al predetto decreto;
b) stabilire le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del predetto decreto;
c) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
d) determinare le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica;
e) determinare le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 10 (cd. profilo di scambio prevedibile) stabilendo in particolare le condizioni e le modalità con cui il gestore di rete provvede a trasmettere al soggetto responsabile i dati orari necessari alla verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo; - le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 presentano profili che ne rendono impossibile una ragionevole applicazione e ne richiedono la revisione o la cancellazione, come evidenziato nella segnalazione PAS 21/10 e nella lettera del 20 ottobre 2010, il cui contenuto è riportato nel DCO 34/10;
- l’articolo 18 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 prevede che l’ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettui un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell’ambito delle disponibilità del predetto decreto, trasmettendo, annualmente, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto con l’analisi degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica;
- l’articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 introduce una serie di chiarimenti interpretativi in relazione ad alcuni aspetti applicativi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché delle modificazioni all’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 inerenti i criteri di calcolo e di erogazione del premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
Considerato che:
- il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) definisce le condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi stabilendo, inoltre:
a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l’esecuzione dei lavori di connessione; - le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici e sono coerenti con quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010;
- con la deliberazione n. 88/07, l’Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità di erogazione del medesimo servizio;
- la deliberazione di cui al precedente alinea è funzionale alla misura dell’energia elettrica avente diritto alle tariffe incentivanti;
- con la deliberazione n. 90/07 di attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 l’Autorità ha previsto che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici che hanno diritto alle tariffe incentivanti trasmettano al soggetto attuatore anche i dati richiesti dall’Enea ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e che l’Enea, coordinandosi con il soggetto attuatore, individui un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire al predetto Ente l’installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici.
Ritenuto opportuno:
- dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 definendo ulteriori condizioni ai fini di garantire certezza, equità di trattamento e non discriminazione a tutti i soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio previsti dal medesimo decreto ministeriale, e prevedendo, in particolare:
a) per quanto concerne l’accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, nonché:- i. di essere proprietario del bene immobile ove è installato l’impianto o, diversamente, disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale bene immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
- ii. di aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti.
b) per quanto concerne l’ammissione al premio, che il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità al premio previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010;
c) per quanto concerne la gestione dell’impianto fotovoltaico, che il soggetto responsabile sia tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:- i. non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
- ii. consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e controllo;
- iii. comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza;
- iv. comunicare al GSE ogni altra modifica relativa all’impianto fotovoltaico che potrebbe comportare modifiche nell’erogazione delle tariffe incentivanti o dell’eventuale premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 prevedendo, in particolare, che, ai fini di verificare il rispetto delle disposizioni del predetto decreto, il soggetto attuatore:
a) predisponga un documento tecnico contenente le modalità per implementare le disposizioni di cui al presente provvedimento e al decreto ministeriale 6 agosto 2010, prevedendo un successivo periodo di consultazione;
b) riporti nel documento di cui alla lettera a), le modalità per l’individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui un impianto può accedere, ivi incluse schede di dettaglio che, in relazione alle singole applicazioni, chiariscano le prescrizioni da adottare al fine di rientrare in una determinata tipologia di tariffa incentivante, nonché le modalità di accesso ai premi di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, commi 1 e 6, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, ivi incluse le modalità di calcolo dei risparmi energetici conseguiti;
c) nel procedere alla stesura del predetto documento, persegua gli obiettivi di ottimizzare i flussi informativi e di minimizzare gli oneri economici ed amministrativi degli operatori e della collettività, nonché l’obiettivo di rendere trasparenti e univoci i requisiti che ciascun impianto fotovoltaico deve avere per poter rientrare in una determinata tipologia e poter accedere alla relativa tariffa incentivante;
d) individui le modalità secondo cui vengono comunicati al Soggetto Responsabile i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta e secondo cui il Soggetto Responsabile può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, evidenziando le ragioni per cui, eventualmente, non vengono accolte le predette osservazioni;
e) predisponga uno schema di convenzione ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi, evidenziando anche le modalità secondo cui può essere effettuata la cessione del credito a un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile;
f) il documento tecnico di cui alla lettera a), con i relativi esiti della consultazione, e lo schema di convenzione di cui alla lettera e) siano inviati all’Autorità per verifica;
g) ai fini dell’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui all’articolo 16 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, possa effettuare verifiche di carattere documentale e di carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità; - dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 con successivo provvedimento, previa consultazione avviata con il DCO 34/10;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, definendo le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3;
- prevedere, ai fini dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 18 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici che hanno diritto alle tariffe incentivanti siano soggetti ai medesimi obblighi previsti a tal proposito dalla deliberazione n. 90/07;
- prevedere, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, che il GSE aggiorni le modalità di calcolo del premio di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010, nonché gli Allegati A3a e A3b di cui alla deliberazione n. 90/07 e li sottoponga alla verifica dell’Autorità;
- prevedere, al fine di completare l’iter avviato con la deliberazione ARG/elt 173/09, che, a partire dal 15 novembre 2010, i soggetti responsabili siano tenuti ad utilizzare il portale informativo predisposto dal GSE al fine di registrarsi, inserire i dati del proprio impianto e trasmettere per via informatica i documenti necessari.
DELIBERA
- di approvare le disposizioni attuative del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, riportate in allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di prevedere che le disposizioni contenute nell’Allegato A al presente provvedimento si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- di prevedere che per gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o parziale, dopo il 25 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2010 e per i quali il GSE verifica il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, si applicano le tariffe incentivanti di cui all’articolo 14, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e le procedure per l’accesso alle tariffe previste dall’Allegato A alla deliberazione n. 90/07 e dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- di prevedere che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 il GSE provveda ad aggiornare le modalità di calcolo del premio di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010, nonché gli Allegati A3a e A3b di cui alla deliberazione n. 90/07 e a sottoporli alla verifica dell’Autorità;
- di prevedere, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/00, ovvero regioni, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010 siano considerati rientranti nella tipologia di impianto fotovoltaico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- di sostituire l’articolo 4, comma 4.5 dell’allegato A alla deliberazione n. 90/07 con il seguente comma: “4.5 A partire dal 15 novembre 2010, i soggetti responsabili sono tenuti ad utilizzare il portale informativo predisposto dal GSE al fine di registrarsi, inserire i dati del proprio impianto e trasmettere per via informatica i documenti necessari (ivi inclusi gli Allegati A1 o A1p, A2 o A2p, A3a o A3b e A4 o A4p).”
- di aggiungere all’articolo 56, comma 56.2, del TIT, dopo la lettera r), le seguenti parole: “s) l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 e gli oneri ad essa connessi, come specificato ai commi 16.1, 16.2 e 16.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10;”;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
20 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
E’ possibile scaricare il testo della Deliberazione 20 ottobre 2010 – ARG/elt 181/10 in formato pdf al seguente indirizzo: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/181-10arg.pdf
- Incentivi al fotovoltaico attuali in vigore fino a 31/05/2011
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